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Decreto Pubblica Istruzione - Direttore Generale 16.03.2007

Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.

Art. 1 - Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti da una all'altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie

1. Sono disposti per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005,trasformate dalla legge n. 296/06 in graduatorie ad esaurimento.

2. A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

3. A domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. La mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa.

4. Per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media, si applicano le specifiche disposizioni di cui al successivo art. 5.

5. Per l'attività di sostegno agli alunni disabili e per l'insegnamento nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito si rinvia ai successivi artt. 6 e 7.

6. Il personale docente ed educativo, già

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