Decreto Pubblica Istruzione - Direttore Generale 16.03.2007
1. Le domande per il trasferimento di graduatorie, per l'aggiornamento del punteggio, per il reinserimento in graduatoria e per l'inclusione nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, dovranno essere presentate al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo della provincia richiesta, con eccezione per le province indicate nell'ultimo comma, utilizzando gli appositi modelli allegati, che fanno parte integrante del presente decreto (modelli 1 e 2), entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali e inserito sul sito Internet del Ministero della Pubblica Istruzione, all'indirizzo (www.pubblica.istruzione.it) alla sezione "personale della scuola, reclutamento,graduatorie ad esaurimento" e nella rete intranet.
2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per i titoli artistici, la cui documentazione deve essere prodotta dai candidati di strumento musicale nella scuola media, come indicato al precedente art. 5. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua straniera e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti (allegato 5) o alla preferenza (allegato 6) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.
3. I candidati iscritti al I e al II anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, nonché del corso quadr
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