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Decreto Pubblica Istruzione - Direttore Generale 16.03.2007

Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.

Art. 13 - Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno. Reclami e ricorsi

1. I Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno all'albo dell'ufficio le graduatorie ad esaurimento provvisorie, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto. Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo, con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio. Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati. Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali saranno evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21/05, che all'art. 7, comma 9, prescrive la priorità per gli interessati alla nomina su posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato. Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese, inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all'insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell'esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentat

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