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Decreto Pubblica Istruzione - Direttore Generale 16.03.2007

Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.

Art. 2 - Norme specifiche per coloro che sono già inseriti nella I e II fascia della graduatoria ad esaurimento

1. La valutazione dei titoli viene effettuata, per il personale iscritto nella I e nella II fascia, sulla base della tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 143/ 2004 (allegato 1).

2. A norma dell'art. 1, comma 3, della legge n. 143/04, l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) non costituisce titolo d'accesso per la I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento.

3. Non costituiscono, altresì, titoli di accesso alle suddette fasce i diplomi di Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione primaria e i diplomi abilitanti di II livello ad indirizzo didattico delle Accademie di Belle Arti, di seguito denominati COBASLID, non previsti nel citato D.M. n. 11/02.

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