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Decreto Pubblica Istruzione - Direttore Generale 16.03.2007

Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.

Art. 4 - Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, esclusa quella di strumento musicale

1. Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all'art. 12, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto:

a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;

b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;

c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) e presso le Accademie di Belle Arti (COBASLID) o presso la scuola di Didattica della musica (legge n. 268/02);

d) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate;

e) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con D.M. n. 21/05 e D.M. n. 100/04;

f) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciute con provvedimento direttoriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei dd.lgs n. 115 del 27/1/1992 e n. 319 del 2/5/1994;

g) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53);

2. Il personale già iscritto con riserva in graduatoria permanente in attesa del conseguimento del titolo di accesso che non abbia conseguito il titolo stesso nei termini prescritti dai DD.MM. n. 52 del 25/5/2005 e n. 35

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