Decreto Pubblica Istruzione - Direttore Generale 16.03.2007
1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli per quanto compatibili.
2. Ha titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette graduatorie il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti requisiti:
a) per il personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita con procedura concorsuale o abilitante, relativa alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
a/1) per il personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli;
b) per il personale docente ed educativo: titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l'attività di sostegno agli alunni disabili, non vedenti e sordomuti.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
4. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata direttamente dal Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia, ove siano presenti istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l'intervento del sistema informativo.
5. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d'istituto per le predette istituzioni
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