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Direttiva Pubblica Istruzione 22.03.2007, prot. n. 5393

Atti di violenza nelle scuole - Azioni da intraprendere e aspetti procedurali.

Il Ministro della pubblica istruzione ha più volte espresso la propria ferma volontà di contrastare con ogni mezzo e in ogni sede ogni atto di violenza che dovesse verificarsi nelle istituzioni scolastiche, siano gli stessi ascrivibili a docenti, ad alunni o a genitori e parenti di questi ultimi.

In particolare, essendo in tali evenienze lo Stato qualificabile come parte offesa, si rende necessario chiedere alle sedi dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competenti la costituzione di parte civile da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Poiché in alcuni casi si sono evidenziate incertezze da parte degli uffici periferici di questa amministrazione sulla procedura da seguire si rende opportuno fornire precisazioni al riguardo.

Le vigenti disposizioni (legge n. 3/1991) prevedono che la costituzione di parte civile deve essere autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La relativa richiesta è peraltro competenza esclusiva dell'Amministrazione centrale e non può essere avanzata dai titolari degli organi periferici.

Ciò comporta che ogni evento cui si ricolleghi l'attivazione della specifica procedura deve essere tempestivamente portato a conoscenza di questo Gabinetto, adeguatamente istruito con l'acquisizione, anche mediante immediato accertamento ispettivo, di ogni utile elemento di fatto e di diritto che connota la singola fattispecie.

Con l'occasione si ricorda che, come già si è avuto modo di esporre in un recente incontro con i Direttori Generali Regionali, gli episodi che configurano ipotesi penalmente rilevanti, oltre che ad essere oggetto di accertamenti ispettivi come sopra rilevato, dovranno anche costituire oggetto di immediata informativa sia alla Procure della Repubblica che alle Procure regionali della Corte dei Conti.

Le SS.LL. sono pregate di attenersi con il massimo scrupolo agli indirizzi di cui alla presente nota.

 

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