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D.M. Pubblica Istruzione 16.03.2007, n. 32

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo.

Art. 2 - Commissioni giudicatrici

Qualora il consiglio di classe in sede di designazione dei componenti delle commissioni non abbia designato il docente di lingua francese e quello della disciplina veicolata in tale lingua, il dirigente scolastico designa i rispettivi docenti in possesso delle necessarie competenze.

Essi procedono, sotto la vigilanza ed il coordinamento del Presidente della commissione, all'espletamento dell'esame finalizzato al conseguimento dell'attestation, le cui prove sono comunque svolte in tempi diversi rispetto a quelli degli esami di Stato e, precisamente: la prova scritta il giorno successivo a quello previsto per la terza prova; il colloquio in prosecuzione di quello previsto per l'esame di Stato.

È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

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