D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 02.03.2007
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle regioni e delle province autonome e di comunicazione di avvenuto impegno delle predette risorse con atti giuridicamente vincolanti.
2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome.
3. Qualora entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale non venga dichiarato impegnato dagli Assessorati competenti l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse sono ridistribuite secondo un criterio di proporzionalità tra le amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio così come previsto al precedente comma 2.
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