CCNL 29.11.2007
Capo XII - Conciliazione ed arbitrato
1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23 gennaio 2001 ed alle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001.
Cass. Sez. Lav. - sent. n. 5045 del 26.2.2008, ha affermato che una richiesta di impugnazione, dinanzi all'arbitro unico, in base al CCNQ 23 gennaio 2001 , di sanzione disciplinare non risolutiva del rapporto di lavoro, formulata oltre il termine di 20 giorni dalla applicazione della sanzione stessa, non vincola l'amministrazione. Quest'ultima tuttavia, pur non avendone l'obbligo può aderirvi, esercitando le capacità e i poteri del privato datore di lavoro conferitile (ora) dall'art. 5 del d.lgs 165/2001. Quindi, se a fronte di siffatta richiesta l'amministrazione accetta che venga avviato e si concluda il procedimento di nomina dell'arbitro a norma dell'art. 3 del menzionato CCNQ, essa non può successivamente sollevare in alcun momento della procedura arbitrale l'eccezione di tardività per mancato rispetto da parte del lavoratore del menzionato termine di 20 giorni perché ciò equivarrebbe ad una non più ammissibile (v. arti. 3, commi 2 e 3, del cit. CCNQ) revoca del consenso già prestato.
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