CCNL 29.11.2007
Capo XIV - Disposizioni finali
1. In applicazione dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:
a) articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall'art. 2109, comma 1, del codice civile;
g) la seguente normativa:
1) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (in tema di diritto allo studio);
2) art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 (limiti al dovere verso il superiore);
3) art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988, commi 1 e 2 (su mobilità per incompatibilità);
4) art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (su IIS nella 13ª mensilità);
5) art. 53 della legge n. 312/1980 e art. 3, commi 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubb
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