CCNL 29.11.2007
Capo II - Relazioni sindacali
1. Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per materia.
L'Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza almeno annuale e nell'ambito delle proprie autonome e distinte responsabilità, fornisce informazioni preventive e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti identificati all'art. 7;
a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;
f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) andamento generale della mobilità;
i) esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione;
j) accesso all'intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ;
k) informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento.
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastic
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