CCNL 29.11.2007
Capo IV - Docenti
1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all'atto delle stipula del presente CCNL. 3
In tema di ore eccedenti occorre fare tuttora riferimento all'art. 70 del ccnl 4.8.1995, valido per il quadriennio 1994-1997, che testualmente dispone:
1. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all'art. 88, comma 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato. - 2. Il compenso per le ore eccedenti prestate nell'attività di approfondimento effettuata negli istituti professionali viene calcolato a norma del comma precedente ed integrato, a carico dello stanziamento previsto per il fondo d'istituto, di cui all'art. 71, comma 2, lett. c), dell'importo necessario a raggiungere il compenso orario lordo di lire 37.000 per i docenti diplomati e di lire 41.000 per i docenti laureati. - 3. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio di insegna
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