CCNL 29.11.2007
Capo VI - La formazione
1. Le parti confermano il principio dell'accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell'amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le medesime istituzioni scolastiche, le università, i consorzi universitari, interuniversitari e gli istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l'Agenzia di cui all'art. 1, comma 610, della legge n. 296/2006. Il MPI può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per l'accreditamento di soggetti - i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati - per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:
• la missione dell'ente o dell'agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;
• l'attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
• l'esperienza accumulata nel campo della formazione;
• le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
• l'attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico;
• il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
• la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monito
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