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Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. (G.U. 09.11.2007, n. 261 - S.O.)

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 5 bis - Tessera professionale europea (EPC)

1. È possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorità competenti di cui all'articolo 5, per le professioni di:

a) infermiere responsabile dell'assistenza generale;

b) farmacista;

c) fisioterapista;

d) guida alpina;

e) agente immobiliare.

2. La richiesta di rilascio della tessera professionale europea viene gestita dall'autorità competente di cui all'articolo 5 secondo le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale di cui al comma 1, che vogliano effettuare una libera prestazione di servizi o vogliano esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro possono scegliere di presentare domanda per la tessera professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

4. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, intendano prestare in un altro Stato membro servizi temporanei e occasionali diversi da quelli contemplati all'articolo 11, l'autorità competente, individuata all'articolo 5, rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 5-ter e 5-quater. La tessera professionale europea sostituisc

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