Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Ambito di applicazione e definizioni
1. L'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro di origine, è tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI e a rilasciare allo stesso la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine di tre settimane, che decorre dalla scadenza del termine di una settimana previsto all'articolo 5-ter, comma 3, o dal ricevimento dei documenti mancanti. Essa trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa il richiedente. Lo Stato membro ospitante non può chiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.
2. È ammesso ricorso sia avverso la decisione sia avverso l'assenza di decisione dell'autorità competente di cui all'articolo 5 sul rilascio della tessera professionale.
3. Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al comma 1, può fare domanda per l'estensione all'autorità competente. In tal caso si seguono le procedure di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 5-ter, comma 3, ultimo capoverso. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato al comma 1,
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