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Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. (G.U. 09.11.2007, n. 261 - S.O.)

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 5 quinquies - Tessera professionale europea per lo stabilimento e per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11

1. L'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro di origine, verifica l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11. Tale verifica è effettuata entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-ter, comma 3, 9 o, nel caso di documenti mancanti, entro un mese dal ricevimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorità competente trasmette immediatamente la domanda all'autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente voglia stabilirsi o verso il quale voglia effettuare la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente.

2. Nei casi previsti agli articoli 27, 31, 58-bis e 58-ter, l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, decide, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare la tessera professionale europea. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o

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