Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Ambito di applicazione e definizioni
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorità di cui all'articolo 5;
b) favorire la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate, anche sollecitando l'aiuto dei centri di assistenza di cui al presente decreto;
c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comune;
d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo sviluppo professionale;
e) scambiare informazioni e migliori prassi sull'applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 22 per presente decreto.
3. Le autorità di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a), le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.
4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b), curando il raccordo delle attività dei centri di assistenza di cui al comma 5 e i rapporti con la Commissione europea:
a) fornisce
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