Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Ambito di applicazione e definizioni
1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.
1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attività che il professionista intende svolgere.
1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.
1-quater. Il controllo linguistico è proporzionato all'attività da eseguire. Il professionista può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli.
1-quinquies. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire con successivi atti regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni di propria competenza, il livello linguistico necessario per il corretto svolgimento della professione e le modalità di verifica.
1-sexies. In attuazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
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