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Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. (G.U. 09.11.2007, n. 261 - S.O.)

Titolo II - Libera prestazione di servizi

Capo I - Principi generali

Art. 9 - Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea

1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:

a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;

b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata. 21

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.

3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, dall'autorità di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

3-bis. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare co

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