Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206
Titolo II - Libera prestazione di servizi
Capo II - Adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale.
1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a informare in anticipo l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale 24 . Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.
2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:
a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
b) una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;
c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;
d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsia
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