Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206
Titolo II - Libera prestazione di servizi
Capo II - Adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale.
1. Le informazioni pertinenti circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate, in caso di dubbio motivato, 26 dalle autorità di cui all'articolo 5.
2. Le autorità di cui all'articolo 5 provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.
Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. f), L. 23.12.2021, n. 238.
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