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Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. (G.U. 09.11.2007, n. 261 - S.O.)

Titolo II - Libera prestazione di servizi

Capo II - Adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale.

Art. 14 - Cooperazione tra autorità competenti

1. Le informazioni pertinenti circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate, in caso di dubbio motivato, 26 dalle autorità di cui all'articolo 5.

2. Le autorità di cui all'articolo 5 provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.

26

Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. f), L. 23.12.2021, n. 238.

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