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Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. (G.U. 09.11.2007, n. 261 - S.O.)

Titolo II - Libera prestazione di servizi

Capo II - Adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale.

Art. 15 - Informazioni al destinatario della prestazione

1. Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore è tenuto a fornire al destinatario del servizio, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni:

a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;

b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;

c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;

d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in cui è stato conseguito;

e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

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