Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206
Titolo III - Libertà di stabilimento
Capo II - Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione
1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21 e all'articolo 22, comma 8-bis, le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli:
a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:
1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
2) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;
b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,
1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;
c) diploma: diploma che attesta il compimento:
1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) e
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