Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206
Titolo III - Libertà di stabilimento
Capo IV - Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione
Sezione I - Disposizioni comuni
1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 50 e 52, rilasciati a cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorità di cui all'articolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto.
2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri e essere accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.
3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45 e 55.
4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri conf
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