Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206
Titolo III - Libertà di stabilimento
Capo IV - Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione
Sezione II - Medico chirurgo
1. L'ammissione alla formazione medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di cinque anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 33 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo.
2. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilita' relative ai servizi presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti requisiti: 33
a) presupporre il conferimento e validità del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina di base;
b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o anche un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti;
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o enti competenti.
2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità
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