Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206
Titolo III - Libertà di stabilimento
Capo IV - Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione
Sezione II - Medico chirurgo
1. I cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un diploma di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione medico specialistica, svolta secondo le modalità del tempo parziale, era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975, che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del loro titolo di medico specialista, purché detto titolo di specializzazione sia accompagnato da un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro presso cui è stato conseguito il titolo che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati dell'attività specialistica in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato.
2. È riconosciuto il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici, cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato una formazione specialistica prima del 1° gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 34, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che gli interessati hanno superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regola
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.