Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206
Titolo III - Libertà di stabilimento
Capo IV - Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione
Sezione VI - Ostetrica
1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono: a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilità I) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1.; b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilità II), vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale. L'ente incaricato della formazione delle ostetriche è responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.
2. L'accesso alla formazione di ostetrica è subordinato a una delle condizioni che seguono:
a) compimento almeno dei primi dodici anni di formazione scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione a una scuola di ostetricia, per la possibilità I, o
b) possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, 5.5.1, per la possibilità II.
3. La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:
a) una conoscenza dettagliata delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, ed in special modo delle scienze o
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