Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206
Titolo III - Libertà di stabilimento
Capo IV - Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione
Sezione VI - Ostetrica
1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;
b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;
c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, 5.22 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2.
2. L'attestato di cui al comma 1 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato i
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