Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206
Titolo III - Libertà di stabilimento
Capo IV - Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione
Sezione VI - Ostetrica
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite dalla legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.
2. Le ostetriche sono autorizzate all'esercizio delle seguenti attività:
a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;
b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;
c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio;
d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;
e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;
f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;
g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono
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