Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206
Titolo III - Libertà di stabilimento
Capo IV - Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione
Sezione VII - Farmacista
1. I titolari del titolo di formazione universitaria di farmacista, corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi le condizioni di formazione di cui all'articolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad esercitare almeno le sottoelencate attività, fermo restando le disposizioni che prevedono, nell'ordinamento nazionale, ulteriori requisiti per l'esercizio delle stesse:
a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
e) approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico;
f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
g) diffusione di informazioni e consigli sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto;
g-bis) segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;
g-ter) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione;
g-quater) contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.