Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206
Titolo III - Libertà di stabilimento
Capo IV - Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione
Sezione VIII - Architetto
1. La formazione di un architetto prevede alternativamente:
a) almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario;
b) non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale a norma del comma 4.
1-bis. L'architettura deve essere l'elemento principale della formazione di cui al comma 1. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno l'acquisizione delle seguenti conoscenze, abilità e competenze:
a) capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti;
c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;
d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché
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