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Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. (G.U. 09.11.2007, n. 261 - S.O.)

Titolo III - Libertà di stabilimento

Capo IV - Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione

Sezione VIII - Architetto

Art. 53 - Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

1. (abrogato).

2. (abrogato).

3. In deroga all'articolo 52, è riconosciuta soddisfacente ai sensi dell'articolo 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonché la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente all'esame finale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b)..

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