Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206
Titolo III - Libertà di stabilimento
Capo IV bis - Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni
1. Si definisce quadro comune di formazione l'insieme delle conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione.
2. Il quadro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione le autorità competenti di cui all'articolo 5 accordano alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti riconosciuti ai titoli di formazione rilasciati sul territorio nazionale.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, notifica alla Commissione europea, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, le qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi al quadro di formazione comune o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione che specifichi quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.
4. È possibile chiedere la deroga all'int
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