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D.M. Interno 08.11.2007

Regole tecniche della Carta d'identità elettronica. (G.U. 09.11.2007, n. 261 - S.O. n. 229)

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per "D.P.C.M.": il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999, n. 437;

a)-bis per "CIE": la carta d'identità elettronica, ovvero il documento d'identità di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) per "documento": la carta d'identità elettronica e/o il documento d'identità elettronico di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costituito dall'insieme del supporto fisico e dei supporti informatici;

b)-bis per "C.N.S.D.": il Centro nazionale dei servizi demografici costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002;

c) per "S.S.C.E.": il sistema di servizi del C.N.S.D. per il circuito di emissione dei documenti;

c)-bis per "I.N.A.": l'Indice nazionale delle anagrafi istituito con legge 28 febbraio 2001, n. 26;

c)-ter per "Backbone": il backbone di sicurezza e certificazione per l'accesso ai servizi del C.N.S.D.;

c)-quater per "Sistema di sicurezza": il sistema dei servizi di sicurezza del C.N.S.D.;

c)-quinquies per "Sistema di monitoraggio e allarme": le funzioni di rilevazione degli allarmi di sicurezza e monitoraggio del funzionamento dei servizi del Sistema dei Servizi di sicurezza del C.N.S.D.;

d) per "S.A.I.A.": il sistema predisposto dal Ministero dell'interno per l'accesso e l'interscambio anagrafico;

d)-bis per "porta applicativa": la porta di accesso, attraverso il backbone, ai domini applicativi del C.N.S.D. utilizzata dal circuito di emissione CIE;

d)-ter per "porta di dominio": la porta di accesso, realizzata secondo le specifiche SPC, ai domini applicativi del C.N.S.D. a disposizione delle amministrazioni

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