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D.M. Interno 08.11.2007

Regole tecniche della Carta d'identità elettronica. (G.U. 09.11.2007, n. 261 - S.O. n. 229)

Capo I - Principi generali

Art. 4 - Misure di sicurezza

1. Ai fini della produzione, del rilascio, dell'aggiornamento e del rinnovo dei documenti, il trattamento dei dati, da parte delle amministrazioni e degli enti indicati dall'art. 3, comma 1, è effettuato nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori prescrizioni tecniche descritte nell'allegato B.

2. Le strutture coinvolte nelle diverse parti della filiera necessaria alla formazione e rilascio della CIE devono ottemperare, per la protezione delle comunicazioni e per le funzioni di propria competenza, alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale Sicurezza. I CAPS, CAPA e gli Uffici consolari sono tenuti a definire, per le componenti di propria pertinenza, appositi Piani di sicurezza basati sul modello dei Piani di sicurezza comunali e del Piano di sicurezza del C.N.S.D. I piani di sicurezza dei CAPA realizzati in forma associata tra più Comuni devono essere predisposti congiuntamente da tutti i Comuni associati.

3. Il Ministero dell'interno e i Comuni sono titolari del trattamento di dati personali da essi rispettivamente effettuato.

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