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D.M. Interno 08.11.2007

Regole tecniche della Carta d'identità elettronica. (G.U. 09.11.2007, n. 261 - S.O. n. 229)

Capo I - Principi generali

Art. 5 - Servizi e modalità di autenticazione

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti i servizi che non implicano la memorizzazione dei dati sui documenti sono predisposti in piena autonomia dalle amministrazioni. Le modalità di autenticazione in rete per l'accesso ai servizi da parte del titolare del documento sono definite nell'allegato B.

2. Per i servizi che richiedono la memorizzazione di dati sui documenti è necessaria l'installazione degli stessi da parte del Comune e, qualora relativi a dati sensibili, la richiesta dell'interessato.

3. I servizi nazionali che richiedono la memorizzazione di dati sui documenti sono predisposti con le modalità e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'allegato B.

4. Nell'attuazione dei servizi erogabili in rete non si procede in alcun caso al tracciamento e/o alla registrazione centralizzata presso il Ministero dell'interno di dati relativi all'utilizzo della carta per l'accesso ai servizi delle PP.AA., né dei servizi per cui è stata richiesta l'autenticazione.

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