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D.M. Interno 08.11.2007

Regole tecniche della Carta d'identità elettronica. (G.U. 09.11.2007, n. 261 - S.O. n. 229)

Capo II - Regole tecniche di base

Art. 10 - Configurazione hardware e software per la formazione del documento

1. Ai fini della formazione dei documenti:

i Comuni e gli Uffici consolari utilizzano le specifiche configurazioni delle postazioni di acquisizione dati approvate dal Ministero dell'interno;

i Comuni, e gli Uffici consolari, dotati di CAPA utilizzano le specifiche configurazioni delle postazioni di acquisizione dati e delle postazioni di allestimento e stampa approvate dal Ministero dell'interno.

2. Ai fini della compilazione, rilascio, aggiornamento e rinnovo dei documenti, nonché delle comunicazioni con il C.N.S.D., i Comuni e gli Uffici consolari utilizzano il software di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1.

3. Ai fini della riservatezza dei flussi di dati necessari per l'allestimento e della stampa dei documenti, nonché di tutte le altre comunicazioni con il C.N.S.D., i CAPS utilizzano, tenendo conto delle funzioni del CSI, il software di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1.

4. L'Istituto, per le postazioni di emissione che fornisce direttamente, cura la fase di installazione del software, ricevuto dal Ministero dell'interno, sulle postazioni di acquisizione dati e sulle postazioni di allestimento e stampa destinate ai Comuni, Uffici consolari e CAPA, prima della loro attivazione.

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