IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Interno 08.11.2007

Regole tecniche della Carta d'identità elettronica. (G.U. 09.11.2007, n. 261 - S.O. n. 229)

Capo II - Regole tecniche di base

Art. 6 - C.N.S.D.

1. Il Ministero dell'interno, con le modalità di cui all'allegato B, mette a disposizione delle Questure, dei Comuni, degli Uffici consolari e dell'Istituto l'infrastruttura organizzativa, informatica e di rete del C.N.S.D. e cura la realizzazione, la gestione e la manutenzione dei servizi di sicurezza e di emissione, nonché rende disponibili ai Comuni, agli Uffici consolari e ai centri di allestimento:

il software della porta applicativa di accesso al backbone, ai fini dell'utilizzazione dei servizi del C.N.S.D. da parte degli Enti emettitori;

il software di supporto all'uso in rete del documento, ai cittadini, ai Comuni e alle amministrazioni ed enti interessati;

il servizio di convalida I.N.A., attraverso backbone del C.N.S.D., direttamente dall'I.N.A.;

il servizio di validazione dei certificati digitali CIE, realizzato sullo standard OCSP (RFC 2560) per i sistemi che erogano servizi tramite il documento. L'accesso a tale servizio avviene tramite credenziali di sicurezza fornite dal Ministero dell'interno o dallo stesso riconosciute ed è reso disponibile direttamente dal Ministero dell'interno e attraverso strutture dallo stesso riconosciute ed è fruibile sia su SPC che su altre reti per gli enti non connessi a SPC. Nell'attuazione del servizio di validazione dei certificati digitali CIE non si procede in alcun caso al tracciamento e/o alla registrazione centralizzata presso il Ministero dell'interno di dati relativi all'utilizzo della carta per l'accesso ai servizi delle PP.AA., né dei servizi per cui è stata richiesta 1'autenticazione;

i software di sicurezza e di emissione, finalizzati a garantire l'integrità, l'accessibilità e la riservatezza delle informazioni nelle fasi di compilazione, allestimento

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.