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D.M. Interno 08.11.2007

Regole tecniche della Carta d'identità elettronica. (G.U. 09.11.2007, n. 261 - S.O. n. 229)

Capo II - Regole tecniche di base

Art. 9 - Inizializzazione del documento

1. L'Istituto, cui è riservata la produzione dei documenti a norma dell'art. 11 del presente decreto, provvede alla inizializzazione delle componenti fisiche ed informatiche del documento secondo le procedure di sicurezza descritte nell'allegato B. A seguito della inizializzazione il documento acquisisce la qualità di documento in bianco.

2. I supporti fisici prodotti nella prima fase di sperimentazione recano la numerazione da AA0000001 a AA0155940.

I supporti fisici prodotti nella seconda fase della sperimentazione sono numerati in progressione a partire da 0000001AA.

I supporti fisici prodotti a partire dall'entrata in vigore del presente decreto proseguiranno la numerazione della seconda fase della sperimentazione.

I numeri non attribuiti non possono essere riassegnati e verranno pubblicati con cadenza trimestrale nella Gazzetta Ufficiale con apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'interno.

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