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D.M. Interno 08.11.2007

Regole tecniche della Carta d'identità elettronica. (G.U. 09.11.2007, n. 261 - S.O. n. 229)

Capo III - Norme procedimentali

Art. 12 - Trasmissione del documento in bianco in periferia e sua custodia da parte del Comune

1. La trasmissione alle Prefetture dei documenti in bianco è effettuata dal Provveditorato Generale dello Stato, d'intesa con l'Istituto, in condizioni di sicurezza, mediante affidamento dei plichi a vettori specializzati nel trasporto di valori. Il Comune ritira presso la Prefettura i documenti in bianco ad esso assegnati.

Nel caso di CAPA realizzato in forma associata il Comune responsabile del CAPA ritira presso la Prefettura sia i documenti in bianco ad esso assegnati che quelli assegnati agli altri Comuni associati nel CAPA, in base alle specifiche autorizzazioni ricevute dai singoli Comuni associati.

2. I Comuni dotati di proprio CAPA e i CAPA realizzati in forma associata adottano ogni idonea misura per la custodia dei documenti in bianco in condizioni di sicurezza in conformità al Piano di sicurezza di cui al "DM Sicurezza".

3. Il CAPS adotta ogni idonea misura per la custodia dei documenti in bianco in condizioni di sicurezza in conformità al Piano di sicurezza di cui al "DM Sicurezza".

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