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D.M. Interno 08.11.2007

Regole tecniche della Carta d'identità elettronica. (G.U. 09.11.2007, n. 261 - S.O. n. 229)

Capo III - Norme procedimentali

Art. 13 - Procedura di sicurezza per la formazione e rilascio del documento

1. La formazione ed il rilascio del documento avvengono nel rispetto della seguente procedura di sicurezza:

a) il Comune, utilizzando le funzionalità del software di sicurezza di cui all'art. 10, comma 2, acquisisce al front-office i dati anagrafici e biometrici del richiedente;

b) il Comune, utilizzando le funzionalità del software di sicurezza di cui all'art. 10, comma 2, genera un messaggio informatico cifrato, costituito dai dati riferiti alla persona del richiedente e dai codici cifrati necessari all'identificazione del documento e lo invia in via telematica al Sistema di sicurezza del C.N.S.D.;

c) i dati, ad eccezione del codice fiscale e del numero identificativo del documento, vengono registrati cifrati dal Sistema di sicurezza del C.N.S.D.; l'accesso ai predetti dati in chiaro è consentito esclusivamente alla questura territorialmente competente e al Comune emettitore;

d) il Comune che si avvale di un proprio CAPA, ricevuta la necessaria abilitazione ad emettere il documento da parte della CA del C.N.S.D., riporta i dati identificativi della persona sul microprocessore e sulla banda ottica secondo le modalità indicate nell'allegato B ed effettua la stampa di tali dati sul supporto fisico. Il sistema di monitoraggio e allarme, mediante i suoi moduli periferici, rileva la stampa della carta e la segnala al sistema di contabilizzazione del C.N.S.D.;

e) il Comune, al front office, genera il P.I.N., lo stampa su carta chimica retinata in grado di garantire la riservatezza dell'informazione, segnala l'avvenuta emissione al Sistema di sicurezza del C.N.S.D. e lo consegna, insieme al documento, al titolare. Il sistema di monitoraggio e allarme, media

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