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D.M. Pubblica Istruzione 29.11.2007, n. 267

Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27». (G.U. 28.01.2008, n. 23)

Art. 1 - Procedure per il riconoscimento della parità

1. La parità è riconosciuta, a domanda, con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti e condizioni stabiliti dall'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. In materia di parità le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano le loro attribuzioni in conformità ai rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.

3. L'istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale. Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. La domanda presentata da ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da ente locale o regione deve essere corredata del relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.

5. L'istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata:

a) per le scuole non statali già funzionanti;

b) per le scuole non statali che attiveranno il funzionamento all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta. Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso.

6. Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresenta

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