D.M. Pubblica Istruzione 29.11.2007, n. 267
1. Verificata la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore ai sensi dell'articolo 1, il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio adotta, entro il 30 giugno un provvedimento di riconoscimento o di diniego della parità scolastica.
2. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.
3. Il provvedimento adottato deve specificare per quale ordine e grado di scuola e per quali corsi è riconosciuta la parità.
4. Per le scuole già paritarie, in caso di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali, il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale emana apposito decreto secondo le modalità di cui al presente articolo. In caso di cessazione di corsi il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale emana il provvedimento consequenziale modificativo di quello originario.
5. In caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione deve essere presentata nuova domanda di parità all'ufficio scolastico regionale competente per territorio.
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