D.M. Pubblica Istruzione 29.11.2007, n. 267
1. Il gestore o il rappresentante legale, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.
2. Inoltre, la scuola è tenuta a comunicare entro il termine di cui al comma 1:
a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti;
b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
c) la composizione degli organi collegiali;
d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF), che deve essere conservato agli atti della scuola.
3. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero di irregolarità di funzionamento, l'ufficio scolastico invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l'ufficio scolastico regionale dispone gli opportuni accertamenti anche ai fini del successivo articolo 5. Ai fini di cui al presente comma, per irregolarità di funzionamento sono da intendersi tutte quelle correlate alla carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, alle disposizioni del presente regolamento nonchè alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato.
4. Il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all'ufficio scolastico regionale ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa ai fini delle conseguenti verifiche in ordine alla
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