D.M. Pubblica Istruzione 29.11.2007, n. 267
Formula iniziale
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e, in particolare, l'articolo 1-bis, comma 2, concernente le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, da definirsi con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, concernente l'istituzione del Ministero della pubblica istruzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
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