CCNQ 31.10.2007
Capo I -
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del vigente CCNQ del 3 agosto 2004 e successive integrazioni, in attuazione degli articoli 43 e 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "comparti".
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale, disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, stipulato contestualmente, ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come specificato nell'art. 2, comma 7. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative".
6. Alle trattative nazionali di comparto sono,
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