CCNQ 31.10.2007
Capo II - Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
1. É confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio.
2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.
3. I permessi sindacali di cui al comma 1, di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura già prevista dai CCNQ del 18 dicembre 2002 e del 3 agosto 2004 pari a:
a) n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, in ogni amministrazione, escluse quelle del comparto Scuola. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
b) n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel comparto Scuola, calcolati con le modalità della precedente lettera a).
4. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
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