CCNQ 31.10.2007
Capo II - Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali, con il presente contratto, confermano i cumuli dei permessi sindacali previsti dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 nella misura già attuata con i CCNQ del 18 dicembre 2002 e del 3 agosto 2004 e con le medesime modalità:
a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;
b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio per il comparto Scuola.
2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e b) ammonta, nella presente tornata, a n. 615 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto, oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2, comma 1, pari ad un totale d'insieme di n. 3080 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 11.
3. Nella tavola n. 12 sono indicati i distacchi che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.
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