CCNQ 31.10.2007
Capo II - Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
1. Il presente contratto è valido per il biennio contrattuale 2006-2007.
2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il biennio 2008-2009.
3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tavole, saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.
4. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali, esclusi quindi i distacchi di cui all'art. 4 e i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 5 del presente contratto, rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico.
In tale ipotesi i permessi di luogo di lavoro (monte ore di amministrazione) di cui all'art. 3 del presente contratto, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale.
5. L'utilizzo pro ra
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